Referendum, i 2 testi integrali
5 Ottobre 2016Pubblichiamo i due testi integrali a confronto: la Costituzione vigente e la riforma costituzionale (ddl Boschi), nella speranza che ciò sia utile per capire meglio cosa andremo a votare il 4 dicembre
LA RIFORMA COSTITUZIONALE
(DDL BOSCHI)
Testo a confronto
con la
COSTITUZIONE VIGENTE
PARTE I
DIRITTI e DOVERI DeI CITTADINI TITOL IV
Art. 48 | Art. 48 |
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggio- re età. | Identico |
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. | Identico |
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cit- tadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione estero per l’elezione delle camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costitu- zionale e secondo criteri determinati dalla legge. | La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cit- tadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione estero per l’elezione del- la Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. |
Il diritto di voto non può essere limi- tato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. | Identico |
PARTE II
TITOLO I
IL PARLAMENTP Sezione I
Le camere
Art. 55 | Art. 55 |
Il Parlamento si compone della camera dei deputati e del Senato della repub- blica. | Identico |
Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. | |
Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. | |
La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politi- co, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo. | |
il senato della repubblica rappresen- ta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo stato e gli altri enti costitutivi della repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo stato, gli altri enti co- stitutivi della repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni diret- te alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Concorre ad esprimere pareri sulle no- mine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello stato. | |
Il Parlamento si riunisce in seduta co- mune dei membri delle due camere nei soli casi stabiliti dalla costituzione. | Identico |
Art. 56 | Art. 56 |
La camera dei deputati è eletta a suffra- gio universale e diretto. | Identico |
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero. | Identico |
Sono eleggibili a deputati tutti gli elet- tori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età. | Identico |
La ripartizione dei seggi tra le circoscri- zioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero,
si effettua dividendo il numero degli abitanti della repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. |
Identico |
Art. 57 | Art. 57 |
Il Senato della repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero. | Il Senato della repubblica è composto da novantacinque senatori rappre- sentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della repubblica. |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
i Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri
componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. |
|
Il numero dei senatori elettivi è di tre- centoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero. | Abrogato |
nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. | nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di trento e di Bolzano ne ha due. |
La ripartizione dei seggi fra le regioni, fatto salvo il numero dei seggi asse- gnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del pre- cedente comma, si effettua in propor- zione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. | La ripartizione dei seggi tra le regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. |
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma. | |
Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del senato della repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
regionale o locale. i seggi sono attri- buiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio. | |
Art. 58 | Art. 58 |
I senatori sono eletti a suffragio univer- sale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. | Abrogato |
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età. | Abrogato |
Art. 59 | Art. 59 |
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della repubblica. | Identico |
Il Presidente della repubblica può no- minare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissi- mi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. | Il Presidente della repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. |
Art. 60 | Art. 60 |
La camera dei deputati e il senato della repubblica sono eletti per cinque anni. | La camera dei deputati è eletta per cinque anni. |
La durata di ciascuna camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. | La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. |
Art. 61 | Art. 61 |
Le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. | L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima ri- unione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione. |
Finché non siano riunite le nuove camere sono prorogati i poteri delle precedenti. | Finché non sia riunita la nuova Came- ra dei deputati sono prorogati i poteri della precedente. |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Art. 62 | Art. 62 |
Le camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. | Identico |
ciascuna camera può essere convo- cata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della repubblica o di un terzo dei suoi componenti. | Identico |
Quando si riunisce in via straordinaria una camera, è convocata di diritto anche l’altra. | Abrogato |
Art. 63 | Art. 63 |
ciascuna camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza. | Identico |
il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche ne- gli organi del senato della repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali. | |
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della camera dei deputati. | Identico |
Art. 64 | Art. 64 |
ciascuna camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. | Identico |
i regolamenti delle Camere garanti- scono i diritti delle minoranze parla- mentari. il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni. | |
Le sedute sono pubbliche: tuttavia cia- scuna delle due camere e il Parlamento a camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. | Identico |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Le deliberazioni di ciascuna camera e del Parlamento non sono valide se
non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la costituzione prescriva una maggioran- za speciale. |
Identico |
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno dirit- to, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. | I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. |
i membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Com- missioni. | |
Art. 65 | Art. 65 |
La legge determina i casi di ineleggibi- lità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore. | Identico |
nessuno può appartenere contempora- neamente alle due camere. | Identico |
Art. 66 | Art. 66 |
ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. | Identico |
il senato della repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore. | |
Art. 67 | Art. 67 |
ogni membro del Parlamento rap- presenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. | i membri del Parlamento esercita- no le loro funzioni senza vincolo di mandato. |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Art. 68 | Art. 68 |
I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opi- nioni espresse e dei voti dati nell’eserci- zio delle loro funzioni. | Identico |
Senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a per- quisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commet- tere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. | Identico |
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. | Identico |
Art. 69 | Art. 69 |
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. | I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge. |
Sezione II
La formazione delle leggi
Art. 70 | Art. 70 |
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere. | La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle dispo- sizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche,
i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’or- dinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politi che dell’Unio- ne europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompati- bilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. |
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati. |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è imme- diatamente trasmesso al senato della repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi compo-
nenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il senato della repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il senato della repubblica non disponga di procedere all’esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata. |
|
L’esame del senato della repubblica per le leggi che danno attuazione all’articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal senato della repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti. | |
i disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal senato della repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. | |
i Presidenti delle Camere decidono, d’intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti. |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
il senato della repubblica può, secon- do quanto previsto dal proprio rego- lamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all’esame della Camera dei deputati. | |
Art. 71 | Art. 71 |
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle ca- mere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. | Identico |
il senato della repubblica può, con deliberazione adottata a maggio- ranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all’esame di un disegno di legge. in tal caso, la Camera dei depu- tati procede all’esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del senato della repubblica. | |
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. | Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclu-
siva sulle proposte di legge d’iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari. |
Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costitu- zionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle forma- zioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione. |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Art. 72 | Art. 72 |
ogni disegno di legge, presentato ad una camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. | ogni disegno di legge di cui all’arti- colo 70, primo comma, presentato ad una camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. |
Ogni altro disegno di legge è presenta- to alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esami- nato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale. | |
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. | i regolamenti stabiliscono procedi- menti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza. |
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni
di legge sono deferiti a commissioni, an- che permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiara- zioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. |
Possono altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei dise- gni di legge sono deferiti a commissio- ni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiara- zioni di voto. i regolamenti determina- no le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. | La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizza- zione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. |
il regolamento del senato della repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 70. | |
Esclusi i casi di cui all’articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei
trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di gover- no sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. in tali casi, i termini di cui all’articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazio- ne ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge. |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Art. 73 | Art. 73 |
Le leggi sono promulgate dal Presidente della repubblica entro un mese dall’ap- provazione. | Le leggi sono promulgate dal Presidente della repubblica entro un mese dall’ap- provazione. |
Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del senato della repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del senato della repub- blica entro dieci giorni dall’appro- vazione della legge, prima dei quali
la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata. |
|
Se le camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promul- gata nel termine da essa stabilito. | se la Camera dei deputati, a maggio- ranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l’urgenza, la legge è promulga- ta nel termine da essa stabilito. |
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso. | Identico |
Art. 74 | Art. 74 |
Il Presidente della repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle camere chiedere una nuova deliberazione. | Identico |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell’articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. | |
Se le camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. | se la legge è nuovamente approvata,
questa deve essere promulgata. |
Art. 75 | Art. 75 |
È indetto referendum popolare per de- liberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinque- centomila elettori o cinque consigli regionali. | È indetto referendum popolare per de- liberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinque- centomila elettori o cinque consigli regionali. |
non è ammesso il referendum per le leg- gi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. | Identico |
hanno diritto di partecipare al refe- rendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la camera dei deputati. | hanno diritto di partecipare al referen- dum tutti gli elettori. |
La proposta soggetta a referendum è ap- provata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e
se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. |
La proposta soggetta a referendum è ap- provata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o,
se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. |
La legge determina le modalità di attua- zione del referendum. | Identico |
Art. 76 | Art. 76 |
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. | Identico |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Art. 77 | Art. 77 |
Il Governo non può, senza delegazione delle camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. | Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. |
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti prov- visori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle, camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riunisco- no entro cinque giorni. |
Quando, in casi straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti prov- visori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collet- tivamente dalle due Camere.
La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. |
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. | I decreti perdono efficacia sin dall’i- nizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubbli- cazione o, nei casi in cui il Presidente della repubblica abbia chiesto, a norma dell’articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sor- ti sulla base dei decreti non convertiti. |
il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell’articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell’organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l’efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
i decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. | |
L’esame, a norma dell’articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è
disposto dal senato della repubblica entro trenta giorni dalla loro presen- tazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve av- venire non oltre quaranta giorni dalla presentazione. |
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Nel corso dell’esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all’oggetto o alle finalità del decreto. | |
Art. 78 | Art. 78 |
Le camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari. | La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di
guerra e conferisce al Governo i poteri necessari. |
Art. 79 | Art. 79 |
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. | L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale. |
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. | Identico |
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. | Identico |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Art. 80 | Art. 80 |
Le camere autorizzano con legge la ra- tifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. | La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internaziona- li che sono di natura politica, o preve- dono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio
od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifi- ca dei trattati relativi all’appartenenza dell’italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere. |
Art. 81 | Art. 81 |
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. | Identico |
Il ricorso all’indebitamento è con- sentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. | Il ricorso all’indebitamento è consen- tito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autoriz- zazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. |
ogni legge che importi nuovi o mag- giori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. | Identico |
Le camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consun- tivo presentati dal Governo. | La Camera dei deputati ogni anno ap- prova con legge il bilancio e il rendicon- to consuntivo presentati dal Governo. |
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessiva- mente a quattro mesi. | Identico |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale. | Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputa- ti, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale. |
Art. 82 | Art. 82 |
ciascuna camera può disporre inchie- ste su materie di pubblico interesse. | La Camera dei deputati può dispor- re inchieste su materie di pubblico interesse. il senato della repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali. |
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzio- ne dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria. | A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una com- missione. Alla Camera dei deputati
la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. |
TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83 | Art. 83 |
Il Presidente della repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. | Identico |
All’elezione partecipano tre delegati per ogni regione eletti dal consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato. | Abrogato |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
L’elezione del Presidente della repub- blica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assem- blea. Dopo il terzo scrutinio è sufficien- te la maggioranza assoluta. | L’elezione del Presidente della repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è suf- ficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti. |
Art. 84 | Art. 84 |
Può essere eletto Presidente della repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. | Identico |
L’ufficio di Presidente della repubbli- ca è incompatibile con qualsiasi altra carica. | Identico |
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. | Identico |
Art. 85 | Art. 85 |
Il Presidente della repubblica è eletto per sette anni. | Identico |
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della camera dei deputati convoca in seduta comune
il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della repubblica. |
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della camera dei deputati convoca in seduta comune
il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della repub- blica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune. |
Se le camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle camere nuove. nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. | se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessa- zione, l’elezione ha luogo entro quin- dici giorni dalla riunione della Camera nuova. nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Art. 86 | Art. 86 |
Le funzioni del Presidente della repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. | Le funzioni del Presidente della repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. |
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della repubblica, il Presidente della camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione. | In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della repubblica, il Presidente del senato indice la elezione del nuovo Presidente della repubblica entro quin- dici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione. |
Art. 87 | Art. 87 |
Il Presidente della repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. | Identico |
Può inviare messaggi alle camere. | Identico |
Indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione. | Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunio- ne. |
Autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. | Identico |
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. | Identico |
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla costituzione. | Identico |
nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. | Identico |
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazio- nali, previa, quando occorra, l’autoriz- zazione delle camere. | Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazio- nali, previa, quando occorra, l’auto- rizzazione della Camera dei deputati. ratifica i trattati relativi all’apparte- nenza dell’italia all’Unione europea, previa l’autorizzazione di entrambe le Camere. |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
ha il comando delle Forze armate, presiede il consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle camere. | ha il comando delle Forze armate, presiede il consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati. |
Presiede il consiglio superiore della magistratura. | Identico |
Può concedere grazia e commutare le pene. | Identico |
conferisce le onorificenze della repub- blica. | Identico |
Art. 88 | Art. 88 |
Il Presidente della repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le camere o anche una sola di esse. | Il Presidente della repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati. |
non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. | Identico |
Art. 89 | Art. 89 |
nessun atto del Presidente della repub- blica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. | Identico |
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfir- mati anche dal Presidente del consiglio dei ministri. | Identico |
Art. 90 | Art. 90 |
Il Presidente della repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’e- sercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla costituzione. | Identico |
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a mag- gioranza assoluta dei suoi membri. | Identico |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Art. 91 | Art. 91 |
Il Presidente della repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giu- ramento di fedeltà alla repubblica e di osservanza della costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. | Identico |
TITOLOIII
IL Governo Sezione I
Il consiglio dei ministri
Art. 92 | Art. 92 |
Il Governo della repubblica è compo- sto del Presidente del consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il consiglio dei ministri. | Identico |
Il Presidente della repubblica nomina il Presidente del consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. | Identico |
Art. 93 | Art. 93 |
Il Presidente del consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzio- ni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della repubblica. | Identico |
Art. 94 | Art. 94 |
Il Governo deve avere la fiducia delle due camere. | Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati. |
ciascuna camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. | La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale. |
entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle camere per ottenerne la fiducia. | entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. |
Il voto contrario di una o di entrambe le camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. | Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei com- ponenti della camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. | La mozione di sfiducia deve essere fir- mata da almeno un decimo dei compo- nenti della camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. |
Art. 95 | Art. 95 |
Il Presidente del consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri. | Identico |
I ministri sono responsabili colle- gialmente degli atti del consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. | Identico |
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del consiglio e determina
il numero, le attribuzioni e l’organizza- zione dei ministeri. |
Identico |
Art. 96 | Art. 96 |
Il Presidente del consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autoriz- zazione del senato della repubblica
o della camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzio- nale. |
Il Presidente del consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa auto- rizzazione della camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. |
Art. 97 | Art. 97 |
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’U- nione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. | Identico |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
I pubblici uffici sono organizzati secon- do disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell’amministrazione. | I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza dell’am- ministrazione. |
nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. | Identico |
Agli impieghi nelle pubbliche ammini- strazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. | Identico |
Art. 98 | Art. 98 |
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. | Identico |
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. | Identico |
Si possono con legge stabilire limitazio- ni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero. | Identico |
Art. 99 | Art. 99 |
Il consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura
che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. |
Abrogato |
È organo di consulenza delle camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. | Abrogato |
ha l’iniziativa legislativa e può contri- buire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. | Abrogato |
Sezione II
La Pubblica Amministrazione […] Sezione III Gli organi ausiliari
[…] TITOLo IVSezione I ordinamento giurisdizionale
LA MAGISTRATURA
Sezione II
[…]
|
norme sulla giurisdizione […]
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Art. 116 | Art. 116 |
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Süd- tirol e la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. | Identico |
La regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. | Identico |
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119.
La legge è approvata dalle camere a maggioranza assoluta dei componen- ti, sulla base di intesa fra lo Stato e la regione interessata. |
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all’organizza- zione della giustizia di pace, m), limi- tatamente alle disposizioni generali
e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all’istruzione e formazio- ne professionale, q), limitatamente al commercio con l’estero, s) e u), limitatamente al governo del territo- rio, possono essere attribuite ad altre regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 119, purché la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata. |
Art. 117 | Art. 117 |
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli deri- vanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. | La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli de- rivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali. |
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: | Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
a) politica estera e rapporti internazio- nali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione europea; |
a) identica |
b) immigrazione; | b) identica |
c) rapporti tra la repubblica e le confes- sioni religiose; | c) identica |
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; | d) identica |
e) moneta, tutela del risparmio e mer- cati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; | e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; pere- quazione delle risorse finanziarie; |
f ) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; | f ) identica |
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; | g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedi- mento amministrativo e sulla discipli- na giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l’uniformità sul territo- rio nazionale; |
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; | h) identica |
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; | i) identica |
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; | l) identica |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti ci- vili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; | m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti ci- vili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; dispo- sizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare; |
n) norme generali sull’istruzione; | n) disposizioni generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scola- stico; istruzione universitaria e pro- grammazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; |
o) previdenza sociale; | o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e inte- grativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizio- ni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale; |
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di co- muni, Province e città metropolitane; | p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamen- tali di comuni e città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni; |
q) dogane, protezione dei confini na- zionali e profilassi internazionale; | q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l’estero; |
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’am- ministrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; | r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell’ammi- nistrazione statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; |
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. | s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; |
t) ordinamento delle professioni e della comunicazione; |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazio- nale e coordinamento della protezione civile; | |
v) produzione, trasporto e distribuzio- ne nazionali dell’energia; | |
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d’interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale. | |
Sono materie di legislazione concorren- te quelle relative a: rapporti internazio- nali e con l’Unione europea delle regio ni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professio-
ni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimenta- zione; ordinamento sportivo; protezio- ne civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrati- va; coordinamento della finanza pubbli- ca e del sistema tributario; valorizza- zione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. nelle materie di legislazione concor- rente spetta alle regioni la potestà legi- slativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. |
Abrogato |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. | Spetta alle regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di piani- ficazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione
in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professio- nale; salva l’autonomia delle istitu- zioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. |
su proposta del Governo, la legge dello stato può intervenire in ma- terie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della repubblica, ovvero la tutela dell’inte- resse nazionale. |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provve- dono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. |
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle de- cisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell’Unione europea e prov- vedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. |
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle re- gioni in ogni altra materia. I comuni, le Province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. | La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle regioni secondo le rispet- tive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello stato di delegare alle regioni l’esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. i Comuni e le Città metro- politane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizza- zione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale. |
Le leggi regionali rimuovono ogni osta- colo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. | Identico |
La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il mi- gliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. | Identico |
nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. | Identico |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Art. 118 | Art. 118 |
Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, città metropo- litane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazio- ne ed adeguatezza. | Le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a città metropolitane, re- gioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. |
Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell’a- zione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori. | |
I comuni, le Province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. | i Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministra- tive proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. |
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coor- dinamento nella materia della tutela dei beni culturali. | La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici. |
Stato, regioni, città metropolitane, Province e comuni favoriscono l’auto- noma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. | Stato, regioni, città metropolitane e comuni favoriscono l’autonoma inizia- tiva dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. |
Art. 119 | Art. 119 |
I comuni, le Province, le città metro- politane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bi- lanci, e concorrono ad assicurare l’osser- vanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. | I comuni, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’e- quilibrio dei relativi bilanci, e con- corrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
I comuni, le Province, le città me- tropolitane e le regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tri- buti ed entrate propri, in armonia con la costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. | I comuni, le città metropolitane e le regioni hanno risorse autonome.
Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compar- tecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. |
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazio- ne, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. | Identico |
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai comuni, alle Province, alle città me-
tropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. |
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il
finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei comuni, delle città me- tropolitane e delle regioni. Con legge dello stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di effi- cienza nell’esercizio delle medesime funzioni. |
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e so- ciali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, Pro- vince, città metropolitane e regioni. | Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e so- ciali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, città metropolitane e regioni. |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
I comuni, le Province, le città metro- politane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’in- debitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale
definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. |
I comuni, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Pos- sono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. |
Art. 120 | Art. 120 |
La regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le regioni, né adottare provvedi- menti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, né limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qua- lunque parte del territorio nazionale. | Identico |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropoli- tane, delle Province e dei comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità econo- mica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione. |
Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del senato della repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle regioni, delle città metropolitane, delle Provin- ce autonome di trento e di Bolzano
e dei comuni nel caso di mancato ri- spetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quan- do lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall’esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell’ente. |
Art. 121 | Art. 121 |
Sono organi della regione: il consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. | Identico |
Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla costitu- zione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle camere. | Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla costitu- zione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati. |
La Giunta regionale è l’organo esecuti- vo delle regioni. | Identico |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Il Presidente della Giunta rappresenta la regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della repub- blica. | Identico |
Art. 122 | Art. 122 |
Il sistema di elezione e i casi di ineleggi- bilità e di incompatibilità del Presi- dente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. | Il sistema di elezione e i casi di ineleggi- bilità e di incompatibilità del Presi- dente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell’importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Co- muni capoluogo di regione. La legge della repubblica stabilisce altresì i
principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. |
nessuno può appartenere contempo- raneamente a un consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle camere del Parlamento, ad un altro consiglio
o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. |
nessuno può appartenere contempo- raneamente a un consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei de- putati, ad un altro consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. |
Il consiglio elegge tra i suoi compo- nenti un Presidente e un ufficio di presidenza. | Identico |
I consiglieri regionali non possono esse- re chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. | Identico |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale dispon- ga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta. | Identico |
Art. 123 | Art. 123 |
ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la costituzione, ne determina la forma di governo e i
principi fondamentali di organizzazio- ne e funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pub- blicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. |
Identico |
Lo statuto è approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi compo- nenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l’apposizione del visto da parte del commissario del Governo. Il Governo della repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.- | Identico |
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale. Lo statuto sotto-
posto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. |
Identico |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
In ogni regione, lo statuto disciplina il consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali. | Identico |
Art. 124 | |
[Abrogato dalla legge cost. 3/2001] | |
Art. 125 | Art. 125 |
nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da leg- ge della repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione. | Identico |
Art. 126 | Art. 126 |
con decreto motivato del Presidente della repubblica sono disposti lo scio- glimento del consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di si- curezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della repubblica. | con decreto motivato del Presidente della repubblica sono disposti lo scio- glimento del consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ra-
gioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del senato della repubblica. |
Il consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta mediante mozione motiva- ta, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per ap- pello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. |
Identico |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio univer- sale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta
e lo scioglimento del consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioran- za dei componenti il consiglio. |
Identico |
Art. 127 | Art. 127 |
Il Governo, quando ritenga che una leg- ge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi
alla corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. |
Identico |
La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di
legge dello Stato o di un’altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla corte co- stituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente valore di legge. |
Identico |
Art. 128 | |
[Abrogato dalla legge cost. 3/2001] | |
Art. 129 | |
[Abrogato dalla legge cost. 3/2001] | |
Art. 130 | |
[Abrogato dalla legge cost. 3/2001] |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Art. 131 | Art. 131 |
Sono costituite le seguenti regioni: Piemonte;
Valle d’Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; emilia-romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; campania; Puglia; Basilicata; calabria; Sicilia; Sardegna. |
Identico |
Art. 132 | Art. 132 |
Si può, con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggio- ranza delle popolazioni stesse. |
Identico |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
Si può, con l’approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della repubblica, sentiti i consi- gli regionali, consentire che Province
e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione e aggrega- ti ad un’altra. |
Si può, con l’approvazione della mag- gioranza delle popolazioni e del co- mune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della repubblica, sentiti i consigli regio- nali, consentire che i comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione e aggregati ad un’altra. |
Art. 133 | Art. 133 |
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell’ambito di una regione sono stabiliti con leggi della repubbli- ca, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione. | Abrogato |
La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. | Identico |
TIToLo VI
LA MAGISTRATURA
Sezione I
La corte costituzionale
Art. 134 | Art. 134 |
La corte costituzionale giudica: | Identico |
sulle controversie relative alla legittimi- tà costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle regioni; | Identico |
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le regioni, e tra le regioni; | Identico |
sulle accuse promosse contro il Presi- dente della repubblica, a norma della costituzione. | Identico |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del senato della repubblica ai sensi dell’articolo 73, secondo comma. | |
Art. 135 | Art. 135 |
La corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistra- ture ordinaria ed amministrative. | La corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo
nominati dal Presidente della repubbli- ca, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal senato della repubblica. |
I giudici della corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a ripo- so delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. | Identico |
I giudici della corte costituzionale sono nominati per nove anni, decor- renti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. | Identico |
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’e- sercizio delle funzioni. | Identico |
La corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio
di giudice. |
Identico |
L’ufficio di giudice della corte è in- compatibile con quello di membro del Parlamento, di un consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvo- cato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. | Identico |
Costituzione: testo vigente | Costituzione: testo modificato |
nei giudizi d’accusa contro il Presiden- te della repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleg- gibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. | nei giudizi d’accusa contro il Presiden- te della repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleg- gibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. |
Art. 136 | Art. 136 |
Quando la corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge
o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. |
Identico |
La decisione della corte è pubblicata e comunicata alle camere ed ai consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. | Identico |
Art. 137 | Art. 137 |
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipen- denza dei giudici della corte. |
Identico |
con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzio- ne e il funzionamento della corte. | Identico |
contro le decisioni della corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. | Identico |
Sezione II revisione della costituzione.
Leggi costituzionali
Art. 138 | Art. 138 |
Le leggi di revisione della costituzio- ne e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approva- te a maggioranza assoluta dei compo- nenti di ciascuna camera nella seconda votazione. | Identico |
Le leggi stesse sono sottoposte a referen- dum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sot- toposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. | Identico |
non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. | Identico |
Art. 139 | Art. 139 |
La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. | Identico |
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